Home 9 PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D1
PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D1

PATENTENAUTICA DI CATEGORIAD1 (di cui all’articolo 7 del D.M. 27 novembre 2024).

Modulo per la domanda, procedure per lo svolgimento del corso formativo edella prova di idoneitàfinale e per le attività di vigilanza

L’abilitazione permette la conduzione diurna di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri entro le 6 miglia dalla costa, per unità con potenza del motore non superiore a 85 kW o 115,6 CV e può essere conseguita dai 16 anni.

Il corso e la prova di idoneità finale possono essere erogati da Scuole nautiche e consorzi tra scuole nautiche, oltre che da centri di istruzione per la nautica. Il corso è costituito da almeno 10 ore, 5 di lezione teorica e 5 di prove pratiche (manovre e navigazione).

La prova di idoneità consiste in 15 domande a quiz, da consegnare in 30 minuti con un massimo di 3 errori. La prova viene svolta presso la scuola nautica con la vigilanza di un funzionario della Motorizzazione.

A questo link il database delle domande: https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-numero-62-del-18042025

Il candidato deve presentare un’apposita istanza:

direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) territorialmente competente (per sostenere l’esame in Motorizzazione)

ovvero a una scuola nautica (o di un centro di istruzione per la nautica), nella Provincia di residenza o domicilio, la Provincia confinante con la stessa, ovvero in altra Provincia appartenente alla medesima regione di residenza o di domicilio.

È fatto divieto ai candidati di introdurre o utilizzare telefoni cellulari, smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, dispositivi di comunicazione, appunti cartacei o digitali, nonché qualsiasi altro strumento idoneo a memorizzare, elaborare o trasmettere informazioni, salvo quelli espressamente autorizzati dal personale incaricato della vigilanza.

Sono ammessi, ove necessari allo svolgimento della prova e secondo le disposizioni normative vigenti, strumenti e materiali non elettronici, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • calcolatrice non programmabile;
  • compasso, squadrette, matita e gomma;
  • materiale cartaceo fornito dall’ente erogatore della sessione della prova finale;
  • documento di riconoscimento in corso di validità;
  • occhiali da vista o altri ausili visivi personali;
  • ausili medici personali indispensabili, purché non idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di informazioni.

Nel caso di inidoneità alla prova finale, il candidato può essere ammesso a sostenere una nuova prova decorsi almeno trenta giorni ed entro il termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell’attestazione delle esercitazioni pratiche previste. La ripetizione della prova è consentita una sola volta e senza ulteriori oneri tributari.