
Il codice unico del fabbricante (MIC – Manufacturer’s Identity Code) è il codice di tre lettere, che identifica l’azienda produttrice di unità da diporto, stabilito dalla Direttiva 2013/53/UE.
Il MIC, determinato a livello nazionale, è assegnato in Italia da Confindustria Nautica. Tale attività viene espletata in forza della condivisione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia ex D. Lgs. 11 gennaio 2016, n.5., sulla necessità della prosecuzione temporanea da parte di Confindustria Nautica della funzione.
Procedura per la richiesta del MIC:
- Il cantiere richiedente deve trasmettere a mic@confindustrianautica.net:
a) richiesta del codice unico del fabbricante – su carta intestata dell’azienda – comprensiva di una descrizione sintetica della tipologia di unità che il cantiere andrà a produrre, di informazioni relative alla forza lavoro impiegata e alle modalità produttive adottate (descrizione dello stabilimento, delle lavorazioni effettuate internamente e di quelle affidate a soggetti esterni), informazioni relative al modulo di valutazione della conformità adottato;
b) il cantiere richiedente deve inoltre inviare copia recente del certificato o della visura camerale che riporti nell’oggetto sociale e nella descrizione dell’attività la voce “costruzione di unità da diporto” o definizione analoga (in tal caso la relativa conformità sarà valutata da Confindustria Nautica).
- Confindustria Nautica esamina la documentazione e si riserva di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni relativamente alla richiesta presentata, avvalendosi altresì, qualora necessario, del parere degli Uffici ministeriali competenti.
- La procedura condivisa con gli Uffici ministeriali competenti prevede un tempo di rilascio del MIC di quattro settimane lavorative; poiché non sono previste procedure d’urgenza, il cantiere deve provvedere a richiedere il Codice all’inizio della fase di produzione delle unità da diporto e non immediatamente prima della commercializzazione delle stesse.
- I cantieri che già detengono un MIC devono tempestivamente comunicare a Confindustria Nautica eventuali variazioni relative ragione sociale, indirizzo e recapiti. Nel caso intervenga un mutamento di ragione sociale che implichi il cambiamento della Partita IVA e/o del Codice Fiscale, in mancanza di comprovata continuità aziendale dovrà essere rilasciato un nuovo MIC per la società subentrante; contestualmente si annoterà la cessazione del codice della società cessata. Per risolvere casi particolari Confindustria Nautica si riserva di consultare gli Uffici ministeriali competenti.
- Il registro dei MIC, gestito da Confindustria Nautica, non è consultabile pubblicamente ed è ad esclusiva disposizione degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico competenti per la sorveglianza sull’applicazione della direttiva relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua (Direttiva 2013/53/UE, direttiva 94/25/CE e successive modifiche
e integrazioni).