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MIC – codice unico del fabbricante

Il codice unico del fabbricante (MIC – Manufacturer’s Identity Code) è il codice di tre lettere, che identifica l’azienda produttrice di unità da diporto, stabilito dalla Direttiva 2013/53/UE.
Il MIC, determinato a livello nazionale, è assegnato in Italia da Confindustria Nautica. Tale attività viene espletata in forza della condivisione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia ex D. Lgs. 11 gennaio 2016, n.5., sulla necessità della prosecuzione temporanea da parte di Confindustria Nautica della funzione.

Procedura per la richiesta del MIC:

  1. Il cantiere richiedente deve trasmettere a mic@confindustrianautica.net:
    a) richiesta del codice unico del fabbricante – su carta intestata dell’azienda – comprensiva di una descrizione sintetica della tipologia di unità che il cantiere andrà a produrre, di informazioni relative alla forza lavoro impiegata e alle modalità produttive adottate (descrizione dello stabilimento, delle lavorazioni effettuate internamente e di quelle affidate a soggetti esterni), informazioni relative al modulo di valutazione della conformità adottato;
    b) il cantiere richiedente deve inoltre inviare copia recente del certificato o della visura camerale che riporti nell’oggetto sociale e nella descrizione dell’attività la voce “costruzione di unità da diporto” o definizione analoga (in tal caso la relativa conformità sarà valutata da Confindustria Nautica).

  1. Confindustria Nautica esamina la documentazione e si riserva di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni relativamente alla richiesta presentata, avvalendosi altresì, qualora necessario, del parere degli Uffici ministeriali competenti.

  2. La procedura condivisa con gli Uffici ministeriali competenti prevede un tempo di rilascio del MIC di quattro settimane lavorative; poiché non sono previste procedure d’urgenza, il cantiere deve provvedere a richiedere il Codice all’inizio della fase di produzione delle unità da diporto e non immediatamente prima della commercializzazione delle stesse.

  3. I cantieri che già detengono un MIC devono tempestivamente comunicare a Confindustria Nautica eventuali variazioni relative ragione sociale, indirizzo e recapiti. Nel caso intervenga un mutamento di ragione sociale che implichi il cambiamento della Partita IVA e/o del Codice Fiscale, in mancanza di comprovata continuità aziendale dovrà essere rilasciato un nuovo MIC per la società subentrante; contestualmente si annoterà la cessazione del codice della società cessata. Per risolvere casi particolari Confindustria Nautica si riserva di consultare gli Uffici ministeriali competenti.

  4. Il registro dei MIC, gestito da Confindustria Nautica, non è consultabile pubblicamente ed è ad esclusiva disposizione degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico competenti per la sorveglianza sull’applicazione della direttiva relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua (Direttiva 2013/53/UE, direttiva 94/25/CE e successive modifiche
    e integrazioni).